SINEP – Società Italiana di Nutrizione e Prevenzione

Regolamento di Ammissione dei Soci e delle Quote Associative
Approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi degli artt. 4, 7 e 11 dello Statuto.
Premessa: Il presente Regolamento disciplina le modalità di ammissione, iscrizione, rinnovo e riammissione dei Soci della SINeP, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, democraticità e valorizzazione del merito scientifico.
Art. 1 – Categorie di soci e requisiti di ammissione

In conformità a quanto stabilito dall'Articolo 4 dello Statuto della SINEP, i soci si distinguono nelle seguenti categorie, ciascuna definita da specifici requisiti accademici e professionali:

  • Soci Ordinari: Persone fisiche in possesso di laurea di secondo livello (magistrale o vecchio ordinamento) in Scienze Biologiche, Scienza della Nutrizione Umana, Biotecnologie o lauree equipollenti, che svolgano attività scientifica o professionale documentata nel campo della nutrizione e della prevenzione. I Soci Ordinari godono del diritto di voto (elettorato attivo) e della piena eleggibilità alle cariche sociali (elettorato passivo).
  • Soci Straordinari: Altri laureati di primo o secondo livello in discipline differenti da quelle indicate per i Soci Ordinari, ma i cui interessi professionali o di ricerca convergano verso gli scopi scientifici e culturali della SINEP (approccio interdisciplinare One Health). Godono del diritto di voto ma non possono essere eletti alle cariche sociali.
  • Soci Sostenitori Collettivi: Enti pubblici o privati, aziende, imprese, associazioni, spin-off e start-up, nonché persone fisiche, che intendono contribuire economicamente e patrimonialmente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione. Godono del diritto di voto ma sono esclusi dall'elettorato passivo. I finanziamenti proposti non devono in alcun caso generare conflitti di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale.
  • Soci Onorari: Persone fisiche che si siano distinte in modo eccezionale a livello nazionale o internazionale nel campo della nutrizione, dell’alimentazione o della prevenzione. Vengono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. La loro qualifica è a vita (salvo rinuncia espressa) ed essi sono esentati dal pagamento della quota associativa annua. Godono del diritto di voto ma non dell'elettorato passivo.
Art. 2 – Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti statutari che:

  • condividano le finalità della SINeP;
  • accettino integralmente Statuto, Regolamenti e Codice Etico (ove adottato);
  • dichiarino eventuali conflitti di interesse;
  • autorizzino il trattamento dei dati personali.
Art. 3 – Domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta o tramite la piattaforma telematica ufficiale sul sito web dell'Associazione e indirizzata al Presidente.

Il candidato deve allegare alla domanda un dettagliato Curriculum Vitae accademico e professionale che attesti il possesso dei requisiti e dei titoli di studio previsti per la specifica categoria, unitamente alla dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto, del presente Regolamento e dell'eventuale Codice Etico dell'Associazione.

Art. 4 – Istruttoria

La Commissione Soci, nominata dal Consiglio Direttivo e composta da tre Consiglieri, verifica i requisiti, può richiedere integrazioni documentali ed esprime un parere motivato al Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Deliberazione

Il Consiglio Direttivo delibera, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, l'ammissione dei nuovi Soci previo accertamento dei requisiti previsti dallo statuto da parte di un'apposita commissione, formata da 3 Consiglieri delegati dal Consiglio Direttivo.

Qualora la domanda venga respinta, la delibera di diniego deve essere motivata e comunicata al richiedente.

Le deliberazioni di ammissione approvate sono annotate a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati e sottoposte a ratifica dell'Assemblea Generale alla prima convocazione successiva.

Art. 6 – Decorrenza dell'iscrizione e validità della quota

L'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo diventa formalmente ed effettivamente valida solo a seguito dell'avvenuto pagamento della quota associativa annuale.

La quota associativa copre l'anno solare di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre), indipendentemente dalla data in cui è stato effettuato il pagamento.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 – Quote associative

L'ammontare della quota associativa annuale dovuta dai Soci Ordinari e Straordinari e del contributo dei Soci Sostenitori è determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Per favorire la partecipazione dei giovani professionisti e dei giovani ricercatori, sono istituite le seguenti quote associative annuali:

Quota Junior: € 50, riservata ai Soci Ordinari e Straordinari che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data del 1° gennaio dell'anno sociale.
Quota Senior: € 80, applicata ai Soci Ordinari e Straordinari dal compimento del 35° anno di età.

Il pagamento della quota associativa annuale deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno mediante le modalità di pagamento tracciabili indicate dalla Segreteria amministrativa.

Ai sensi del art. 4 dello Statuto, le quote associative sono personali, non sono rimborsabili, rivalutabili né trasferibili e non attribuiscono alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

I soci in regola con il pagamento della quota associativa esercitano i diritti previsti dagli articoli 5 e 6 dello Statuto. Essi hanno diritto di partecipare alla vita associativa, frequentare i locali dell'Associazione, prendere visione dei bilanci e dei libri sociali, partecipare alle Assemblee con diritto di voto, direttamente o mediante delega scritta nei limiti previsti dallo Statuto, nonché prendere parte alle attività scientifiche, formative, culturali e istituzionali promosse dall'Associazione, dai Gruppi di Lavoro e dalle Delegazioni Regionali.

I soci sono tenuti a rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali, a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ai principi di correttezza, lealtà, indipendenza e integrità scientifica, a svolgere la propria attività associativa senza fini di lucro e ad astenersi da situazioni di conflitto di interessi, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dall'eventuale Codice Etico.

Art. 9 – Cessazione, decadenza e riammissione

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento dell'ente), recesso volontario o esclusione.

  • Recesso: Il socio può recedere in qualsiasi momento comunicando la decisione per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché notificato almeno tre mesi prima della conclusione dell'anno sociale. I Soci Sostenitori Collettivi possono chiedere la cancellazione in ogni momento.
  • Decadenza per morosità: I soci che non provvedono al versamento della quota associativa annuale per un periodo continuativo di 2 (due) anni decadono automaticamente dallo status di socio. I Soci Sostenitori Collettivi decadono automaticamente in caso di mancato versamento del contributo nel corso dell'esercizio precedente.
  • Esclusione: L'esclusione è deliberata in caso di gravi inadempienze agli obblighi statutari o condotte che arrechino danni morali o materiali alla SINEP. È deliberata dall'Assemblea Generale con voto segreto, previa contestazione degli addebiti e audizione delle giustificazioni del socio interessato. Il provvedimento può essere impugnato dal socio entro 30 giorni davanti agli Organi di garanzia/controllo o all'Assemblea stessa, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto.
  • Riammissione: Il socio decaduto per morosità può presentare una nuova domanda di ammissione. La domanda è esaminata con le medesime modalità previste per le nuove iscrizioni.
Art. 10 – Privacy

I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale).

Art. 11 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto della SINeP e le deliberazioni degli organi sociali. In caso di contrasto prevalgono le disposizioni statutarie.