In conformità a quanto stabilito dall'Articolo 4 dello Statuto della SINEP, i soci si distinguono nelle seguenti categorie, ciascuna definita da specifici requisiti accademici e professionali:
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti statutari che:
La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta o tramite la piattaforma telematica ufficiale sul sito web dell'Associazione e indirizzata al Presidente.
Il candidato deve allegare alla domanda un dettagliato Curriculum Vitae accademico e professionale che attesti il possesso dei requisiti e dei titoli di studio previsti per la specifica categoria, unitamente alla dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto, del presente Regolamento e dell'eventuale Codice Etico dell'Associazione.
La Commissione Soci, nominata dal Consiglio Direttivo e composta da tre Consiglieri, verifica i requisiti, può richiedere integrazioni documentali ed esprime un parere motivato al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, l'ammissione dei nuovi Soci previo accertamento dei requisiti previsti dallo statuto da parte di un'apposita commissione, formata da 3 Consiglieri delegati dal Consiglio Direttivo.
Qualora la domanda venga respinta, la delibera di diniego deve essere motivata e comunicata al richiedente.
Le deliberazioni di ammissione approvate sono annotate a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati e sottoposte a ratifica dell'Assemblea Generale alla prima convocazione successiva.
L'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo diventa formalmente ed effettivamente valida solo a seguito dell'avvenuto pagamento della quota associativa annuale.
La quota associativa copre l'anno solare di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre), indipendentemente dalla data in cui è stato effettuato il pagamento.
Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L'ammontare della quota associativa annuale dovuta dai Soci Ordinari e Straordinari e del contributo dei Soci Sostenitori è determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Per favorire la partecipazione dei giovani professionisti e dei giovani ricercatori, sono istituite le seguenti quote associative annuali:
Il pagamento della quota associativa annuale deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno mediante le modalità di pagamento tracciabili indicate dalla Segreteria amministrativa.
Ai sensi del art. 4 dello Statuto, le quote associative sono personali, non sono rimborsabili, rivalutabili né trasferibili e non attribuiscono alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
I soci in regola con il pagamento della quota associativa esercitano i diritti previsti dagli articoli 5 e 6 dello Statuto. Essi hanno diritto di partecipare alla vita associativa, frequentare i locali dell'Associazione, prendere visione dei bilanci e dei libri sociali, partecipare alle Assemblee con diritto di voto, direttamente o mediante delega scritta nei limiti previsti dallo Statuto, nonché prendere parte alle attività scientifiche, formative, culturali e istituzionali promosse dall'Associazione, dai Gruppi di Lavoro e dalle Delegazioni Regionali.
I soci sono tenuti a rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali, a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ai principi di correttezza, lealtà, indipendenza e integrità scientifica, a svolgere la propria attività associativa senza fini di lucro e ad astenersi da situazioni di conflitto di interessi, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dall'eventuale Codice Etico.
La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento dell'ente), recesso volontario o esclusione.
I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale).
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto della SINeP e le deliberazioni degli organi sociali. In caso di contrasto prevalgono le disposizioni statutarie.